Il comma 2bis dell’art. 442 c.p.p., introdotto con la riforma Cartabia, prevede come noto la riduzione di un sesto della pena inflitta ad esito del giudizio abbreviato in favore dell’imputato che rinuncia a proporre appello.
In base al principio assodato della retroattività delle disposizioni di legge più favorevoli, desumibile dall’art.7 Cedu, secondo Cass. Sez. II n. 4237/2023 il beneficio in parola merita di essere esteso anche ai procedimenti penali nei quali era già stato presentato appello al momento dell’entrata in vigore del D.lgs 150/2022 ossia al 30/12/2022.
La norma infatti va ad incidere direttamente sul trattamento sanzionatorio determinando una ridefinizione della pena e perciò ha natura di norma sostanziale
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