Con la sentenza n. 24214 del 29 agosto 2025 la Corte di Cassazione, Sezione I civile, ha stabilito un principio di grande rilievo in materia di diritto minorile e adozione: il genitore biologico di un minore ha sempre diritto ad essere informato della pendenza di un giudizio volto a dichiararne l’adottabilità. L’obbligo di informazione grava sul Tribunale per i minorenni sin dalla fase di apertura del procedimento: la mancata comunicazione al genitore naturale comporta infatti la nullità della dichiarazione di adottabilità, trattandosi di un vizio che incide sul diritto di difesa e sulla possibilità stessa del genitore di esercitare le facoltà riconosciutegli dalla legge (inclusa la possibilità di procedere al riconoscimento del figlio entro termini specifici). La Corte ha così ribadito che, sebbene i giudizi minorili debbano svolgersi con particolare celerità, la rapidità non può mai tradursi in compressione dei diritti fondamentali del genitore biologico e, di riflesso, del minore stesso. Questa pronuncia rafforza le garanzie procedurali poste a tutela dei rapporti familiari, sottolineando che il rispetto delle forme processuali non è un mero formalismo, ma una condizione essenziale di legittimità del procedimento di adottabilità.
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